L’ODV correttamente attivo o iperattivo

L’ODV correttamente attivo o iperattivo

Sempre più spesso nelle sentenze delle corti di giustizia e della suprema corte, chiamate a deliberare sulla responsabilità amministrativa penale degli enti, si cita il ruolo dell’ODV quale elemento attivo necessario per estinguere tale responsabilità.

Il quadro normativo: art. 6 D.lgs 231/01

Per capire come sarebbe corretto muoverci dovremmo partire dalla norma ove all’art.6 comma 1 del D.lgs 231/01 viene stabilito il percorso attraverso cui un’azienda, che vuole compiere un percorso corretto di adozione di un modello esimente, deve sempre confrontarsi:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo e di curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

Nella lettera della norma si definiscono i ruoli e i compiti dei due attori.

All’impresa, nei suoi vertici, spetta il compito di definire gli assetti organizzativi, valutarne i rischi e predisporne quindi la corretta gestione, nella massima libertà e responsabilità che poteri statutari, regolamenti e deleghe affidano al management. Tutto ciò diviene il Modello organizzativo, che acquista forza esimente ai sensi della norma se è in grado (potenzialmente) di prevenire la commissione dei reati. Centrale diviene il percorso di valutazione dei rischi e le scelte conseguenti come ribadito dalla Cassazione penale sentenza 2768/25.

All’Organismo dell’ente (ODV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (ricevuti con la sua costituzione) il compito di operare verificando in tutti i processi aziendali la corretta gestione, richiesta ed attuata dall’organo dirigente, dal management ed in particolare il monitoraggio di quei presidi di controllo alla base dell’applicazione della compliance aziendale. Questa attività, non banale, prevede quindi competenza non solo legale, pianificazione ed un impegno commisurato alla complessità e alla dimensione aziendale, come anche qui correttamente ribadito dalla Cassazione penale sentenza 4535/2025.

I limiti dell’iperattività e l’obbligo di aggiornamento

La stessa cassazione, però, nella sentenza Impregilo (234018/2021) limita l’attività stabilendo una soglia di iperattività potenziale dell’ODV dicendo che tra i suoi compiti non ci sono: la valutazione preventiva dell’operato degli organi direttivi o fornire pareri di indirizzo delle strategie della società o sostituirsi al management nelle scelte organizzative.

La stessa sentenza però attribuisce all’ODV una responsabilità fondamentale e necessaria al perseguimento del compito previsto dal legislatore ma spesso trascurato o addirittura trasferito ad altri, di cura dell’aggiornamento del modello. Aggiornamento da intendersi quale raccolta documentata nel “Modello Organizzativo” sempre aggiornata di tutti i cambi organizzativi decisi dagli organi dirigenti e dei protocolli operativi conseguenti cui l’ODV è chiamato a verificare la piena attuazione. Tale responsabilità è la segnalazione delle criticità e delle debolezze del modello stesso, che devono emergere se l’ODV è correttamente attivo, non perché lo stesso modello “ab initio” non fosse corretto, ma perché le condizioni che determinano i rischi di reato cambiano. Il mutamento può essere conseguente al verificarsi di eventi imponderabili o di cambi organizzativi decisi correttamente dal management, in risposta ai cambi del mercato ma che possono mettere in discussione la capacità preventiva del modello o l’inattuabilità di protocolli operativi precedentemente decisi.

Segnalare le criticità e innescare l’aggiornamento del modello facendosi garanti del percorso di revisione dello stesso, diventano quindi un obbligo e non un’iperattività da parte dell’ODV anche alla luce delle recenti interpretazioni giurisprudenziali del decreto D.lgs 231/01.

 

Articolo scritto da

AFRO STECCHEZZINI

Vicepresidente e Amministratore Delegato

 

Rimani aggiornato con CONFORME Srl: il tuo partner per la conformità e la sicurezza. Seguici su  YouTube o su LinkedIn