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Le deleghe escludono la responsabilità penale dei membri del CdA?

Per evitare che tutti i componenti di un CdA possano rispondere penalmente di un infortunio sul lavoro è sufficiente che il CdA conferisca delle deleghe a qualcuno degli amministratori o è “necessario” avere implementato un modello 231 di organizzazione, gestione e controllo?

Deleghe nel CdA e responsabilità penale: cosa dice la legge?

Com’è noto, il principale garante della sicurezza dei lavoratori è il datore di lavoro e pertanto, in caso di infortunio sul lavoro, è quest’ultimo ad essere considerato il principale colpevole.

Nelle società di capitali poco articolate, in cui vi è una sola persona che è al tempo stesso sia amministratore unico che rappresentante legale, l’individuazione del datore di lavoro ai fini prevenzionistici (a prescindere dalla presenza di eventuali amministratori di fatto) appare essere piuttosto agevole essendovi un’unica persona che è al contempo amministratore unico e rappresentante legale.

Viceversa, nelle società di capitali in cui l’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale, qual è ad esempio il Consiglio di amministrazione, l’individuazione del datore di lavoro a fini prevenzionistici appare essere più complessa, anche in ragione della molteplicità di possibili modelli di amministrazione offerti dalla normativa societaria.

Ebbene, nelle società di capitali amministrate da un CdA, in caso di infortunio sul lavoro, la regola giurisprudenziale è che ognuno dei componenti del CdA è destinatario degli obblighi prevenzionistici previsti dal D. LGS 81/08, e quindi suscettibile di responsabilità penale, salvo il caso in cui il CdA abbia validamente conferito delle deleghe.

Ma in concreto cosa vuol dire delegare validamente la posizione di garanzia?

Deleghe gestorie o di funzioni: caratteristiche

Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità la delega della posizione di garanzia può avvenire in due distinti modi.

Il CdA avrà avanti a sé due strade: quella di adottare una delega di gestione ex art. 2381 c.c. al fine di ripartire diversamente le attribuzioni e le responsabilità tra i diversi componenti del CdA; ovvero quella di adottare una delega di funzioni ex art. 16 d.lgs n. 81/2008 al fine di trasferire i poteri e le responsabilità connessi alla qualifica di datore di lavoro ad un dirigente delegato alla sicurezza.

Per evitare che tutto il CdA possa essere chiamato a rispondere di un infortunio sul lavoro è quindi sufficiente che quest’ultimo conferisca delle deleghe?

Certamente no; avere un sistema di deleghe in cui è chiaramente previsto chi deve fare cosa (e cioè chi è responsabile di quale processo o funzione) è accorgimento necessario, ma non anche sufficiente.

Ed infatti, il mero conferimento di una delega (gestoria o di funzioni) non esonera mai automaticamente i deleganti da responsabilità penale in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i deleganti sono sempre ritenuti responsabili qualora non abbiano adempiuto correttamente al dovere di vigilanza (nei casi di delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs 81/08) o all’obbligo di controllo (nei casi di delega gestoria ex art. 2381 e 2932 c.c.), si veda Corte di cassazione sentenza 40682/2024.

Modello 231: uno strumento essenziale per la prevenzione penale

Per gestire al meglio il rischio penale in parola, oltre al conferimento di deleghe comprovanti l’esistenza di un adeguato assetto organizzativo – in cui è preliminarmente stabilito chi sono i responsabili dei processi aziendali sensibili nell’ottica 231 (Sicurezza sul lavoro, privacy, ambiente, dichiarazioni fiscali, etc etc) – sarà necessario dimostrare di aver correttamente adempiuto al dovere di vigilanza (nei casi di delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs 81/08) o all’obbligo di controllo (nei casi di delega gestoria ex art. 2381 e 2932 c.c.) sopra menzionati.

Ecco allora che la presenza di un modello 231 sarà di estremo aiuto per evitare che tutti i componenti del CdA possano essere tratti a giudizio per infortunio sul lavoro dato che, tramite l’implementazione del modello 231, il CdA sarà agevolato nel dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza/controllo sull’esercizio delle deleghe (di funzioni o gestoria) o su eventuali difetti strutturali aziendali o del processo produttivo.

 

Articolo scritto da

ANTONIO MATERIA
Avv. Cassazionista

 

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