Sommario: L’adozione di un sistema di gestione per la parità di genere obbliga il Datore di Lavoro ad integrare nel DVR la valutazione del rischio molestie?
Le FAQ di ACCREDIA chiariscono che non vi è alcun obbligo normativo in tal senso, lasciando alle aziende la discrezionalità nella scelta della metodologia. Tuttavia, il principio di tutela integrata, sancito dal D.Lgs. 81/2008, e i principi della Convenzione OIL n. 190 spingono verso un approccio che non sottovaluti i rischi psicosociali.
Negli ultimi anni, la crescente attenzione verso la parità di genere nei contesti aziendali ha determinato la fioritura di nuove prassi e norme tecniche che spingono le imprese a integrare strumenti di previsione e tutela.
Tra queste, spicca la UNI/PdR 125:2022, una prassi di riferimento che si pone come standard volontario, ma di grande rilevanza strategica, per promuovere sistemi di gestione volti a garantire la parità di genere. La UNI/PdR 125:2022, infatti, non è solo un documento tecnico ma rappresenta un vero e proprio framework operativo per le aziende che ambiscono a distinguersi per il loro impegno verso la parità di genere e verso gli altri fattori ESG in grado di rafforzare la reputazione aziendale.
Tuttavia, questa prassi di riferimento ha aperto un dibattito su un aspetto specifico: la necessità di valutare il rischio molestie e abusi per le aziende che intendono intraprendere il percorso di certificazione ai sensi della UNI/PdR 125:2022.
Sebbene alcune interpretazioni abbiano inizialmente suggerito che tale valutazione dovesse necessariamente essere formalizzata e inclusa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs. 81/2008, le recenti FAQ di ACCREDIA, emanate nel novembre scorso, hanno fatto chiarezza su questo punto cruciale indicando puntualmente che non esiste alcun obbligo formale di includere la valutazione nel DVR ai fini dell’ottenimento della certificazione.
Infatti, secondo quanto chiarito da ACCREDIA la scelta della metodologia per valutare il rischio molestie/abusi è lasciata alla discrezionalità dell’azienda. Questo significa che, pur essendo necessario affrontare il tema nell’ambito della gestione per la parità di genere, le imprese possono optare per soluzioni alternative che non richiedano una formalizzazione rigida nei documenti di sicurezza aziendale.
Tale indicazione chiarisce che il legame tra gli adempimenti volontari derivanti dalla UNI/PdR 125:2022 e le prescrizioni obbligatorie del D.Lgs. 81/2008 non è automatico, ma deve essere interpretato con attenzione per evitare sovrapposizioni o adempimenti superflui.
Nonostante l’assenza di un obbligo formale, il principio di tutela integrata, sancito dal D.Lgs. 81/2008, rimane comunque un caposaldo nell’approccio alla sicurezza sul lavoro. Questo principio invita le aziende a considerare tutti i rischi per la salute e il benessere dei lavoratori, includendo non solo i fattori fisici, ma anche quelli psicologici, sociali e organizzativi tra cui anche le molestie e gli abusi. Inoltre, la tutela integrata trova una forte eco nei principi della Convenzione OIL n. 190, rafforzando l’idea che i rischi legati alle molestie non possano essere ignorati, anche quando la loro formalizzazione nel DVR non è obbligatoria.
Includere una valutazione del rischio molestie nel DVR, anche su base volontaria, rappresenta quindi una scelta strategica per le imprese allo scopo di:
In definitiva, anche se le FAQ di ACCREDIA hanno chiarito che la metodologia di valutazione del rischio molestie/abusi resta una decisione aziendale che non implica un obbligo di formalizzazione nel DVR, il principio di tutela integrata, i dettami della Convenzione OIL n. 190 e i benefici strategici legati a una gestione attenta di questi rischi suggeriscono l’importanza di affrontare comunque il tema in modo strutturato e trasparente.
Il team di Conforme è a fianco delle imprese per la costruzione di un Sistema di Gestione per la Parità di Genere e per la relativa certificazione.
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