E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto attuativo sulle modalità per l’ottenimento della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili per le imprese e i lavoratori autonomi, DM 132 del 18.9.2024 . in attuazione del Dl 19/2024 art 29 comma 19 che riscriveva l’art 27 del D.lgs 81/08.
Pubblicata il 23 settembre anche la circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.
La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri ( ad esempio muratore, elettricista, idraulico, montatore di infissi o tende, imbianchino).
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
AI fine del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati
il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.
A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ accedendo attraverso SPID personale o CIE (carta identità elettronica). Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate nel sito dell’ispettorato del lavoro.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare, utilizzando il modello in word scaricabile, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere a prescindere della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
N.B: RESPONSABILITA’ PENALE PER RICHIEDENTI LA PATENTE E COMITTENTI DI TALI DITTE.
Chiaramente l’autocertificazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti è una dichiarazione di atto notorio con la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci.
Viene quindi aggiornata la responsabilità del committente o il responsabile dei lavori che oggi per poter affidare un appalto con cantiere temporaneo mobile deve verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8
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