Entra in vigore la Patente a punti per i cantieri temporanei o mobili

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il  Decreto  attuativo  sulle modalità per l’ottenimento della patente a punti per i cantieri temporanei o mobili per le imprese e i lavoratori autonomi, DM 132 del 18.9.2024 .  in attuazione del Dl 19/2024 art 29 comma 19 che riscriveva l’art 27 del D.lgs 81/08.

Tra le novità da segnalare rispetto al decreto istitutivo:

  •  possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti, in base a vari fattori, come la storicità dell’azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri,
  • Il decreto prevede anche l’attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l’azienda risultante che conserva il punteggio più alto. 
  • Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l’ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione
  • I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.

Pubblicata il 23 settembre anche la circolare dell’Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti. 

SOGGETTI OBBLIGATI

La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.

  • A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri ( ad esempio muratore, elettricista, idraulico, montatore di infissi o tende, imbianchino).

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE A PUNTI

AI fine del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (VISURA CAMERALE AGGIORNATA)
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC)
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR)
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (DURF)
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati

il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ accedendo attraverso SPID personale o CIE (carta identità elettronica). Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate nel sito dell’ispettorato del lavoro.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare, utilizzando il modello in word scaricabile, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere a prescindere della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

N.B: RESPONSABILITA’ PENALE PER RICHIEDENTI LA PATENTE E COMITTENTI DI TALI DITTE.

Chiaramente l’autocertificazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti è una dichiarazione di atto notorio con la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci.

Viene quindi aggiornata la responsabilità del committente o il responsabile dei lavori che oggi per poter affidare un appalto con cantiere temporaneo mobile deve verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8

 

 

Articolo scritto da

AFRO STECCHEZZINI
Vicepresidente e Amministratore Delegato